Con il D.Lgs n. 230 del 21 dicembre 2021, è stato istituito “l’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO”, strumento che, nelle intenzioni del legislatore, ha lo scopo di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, soprattutto femminile.

Trattasi, appunto di assegno:

UNICO: in quanto accorperà alcune misure attualmente applicate a sostegno delle famiglie con figli a carico quali, per esempio, gli assegni al nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico;

UNIVERSALE: in quanto spetterà a tutti i nuclei familiari con figli a carico, indipendentemente dal tipo di occupazione dei genitori (lavoro autonomo, libero professionista, disoccupato, ecc.).

Il beneficio economico sarà attribuito su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari aventi figli a carico e sulla base della condizione economica identificata dal certificativo ISEE.

L’assegno unico e universale è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del 21° anno di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a   8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’assegno unico è riconosciuto a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Importi mensili:

a)    Figlio minorenne: massimo 175 €, minimo 40 €

b)    Figlio maggiorenne: massimo 85 €, minimo 25 €

Alcune caratteristiche del nucleo familiare comportano la maggiorazione dell’importo dell’assegno unico (figlio successivo al secondo, figlio disabile, giovani madri, entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro, quattro o più figli).

La domanda per il riconoscimento dell’assegno unico può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno dipresentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:

  • dal portale web dell’INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164;
  • mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

L’INPS ha chiarito che la domanda per l’assegno unico deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’assegno temporaneo ex DL n. 79/2021, ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l’assegno unico in automatico.

L’erogazione avviene, direttamente da parte dell’INPS al lavoratore, mediante accredito su IBAN ovvero bonifico domiciliato, fatto salvo quanto previsto all’art. 7, in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.

 

Per informazioni e consulenza potete rivolgervi alla Vostra Ascom di riferimento:

Castelfranco Veneto 0423 4235

Oderzo 0422 712882

Treviso 0422 5706  - Conegliano 0438 22221 – Mogliano Veneto 041 5905272 – Montebelluna 0423 300201

Vittorio Veneto 0438  555146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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