Sul sito internet del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/decreto-di-ammissione-alle-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-per-le-strutture-ricettive/) è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari ammessi al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali, relativo alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del 16 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata.

LUNEDI’ 13 GIUGNO MATTINA – verrà pubblicato sul sito del Ministero del Turismo https://www.ministeroturismo.gov.it il link per accedere alla piattaforma per la presentazione delle domande;

LUNEDI’ 13 GIUGNO ORE 12:00 – verrà aperto – tramite il link menzionato al precedente punto - l’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande;

GIOVEDI’ 16 GIUGNO ORE 12:00 – verrà chiuso l’accesso alla piattaforma per la presentazione delle domande.

 

Nel rinviare alla lettura integrale del decreto

all_decreto credito d'imposta.pdf

di seguito si riassumono le principali disposizioni di più immediato interesse per le imprese.

 

Definizione e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d’imposta 

I soggetti beneficiari del credito d’imposta (lettera a) punti da 1 a 4) sono le strutture ricettive alberghiere - alberghi, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, ed altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali- strutture che svolgono attività agrituristica - come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.96 - stabilimenti termali - di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 200, n.323 - e strutture ricettive all’aria aperta, fra le quali vengono citati i villaggi turistici, i campeggi - inclusi quelli che operano nell’ambito di attività agrituristiche -  i parchi vacanza, i marina resort e le altre tipologie ricadenti nella categoria come individuate da specifiche norme regionali.

Vengono poi elencati (lettera b) punti da 1 a 5), gli interventi ammessi al beneficio, con gli opportuni richiami al disposto delle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 comma 1 del DPR 380 del 2001 e alla lettera A) del decreto del Ministero dei lavori pubblici 4 giugno 1989, n.236, che sono quelli di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione di barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica.

Sono ricompresi, tra quelli ammessi al beneficio, anche gli interventi, di adozione di misure antisismiche - di cui all’articolo 16-bis, comma 1 lettera i) del DPR 22 dicembre 1986, n.917 - quelli per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo - a condizione che la finalità sia di incremento dell’efficienza energetica e che i medesimi non siano ceduti o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo - e infine quelli per la realizzazione di piscine termali in impianti termali nonché per l’acquisto di attrezzature e apparecchi per lo svolgimento delle medesime attività nei medesimi contesti.

Agevolazione concedibile 

L’incentivo del credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 65% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, per gli interventi eseguiti nelle strutture e appartenenti alle tipologie indicate al precedente punto.

L’agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto e nei limiti delle condizioni fissati dal Regolamento UE 1407/2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” - e dalla Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 c(2020) 1863 sul quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (cd. Temporary framework), incluse le successive modificazioni apportate - e comunque fino all’importo massimo di 200.000 euro - e che il credito d’imposta in esame è alternativo e non cumulabile con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concessi per gli stessi interventi.

Spese eleggibili al credito d’imposta 

  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti al comma 1 lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (lettera a - punti da 1 a 10)
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sulle parti comuni e sulle unità immobiliari (lettera b - punti da 1 a 6)
  • interventi di incremento dell’efficienza energetica, con richiamo al disposto del comma 1 lettere da a) ad e) dell’articolo 5 del decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, il MATTM e il MIT (lettera c)
  • interventi di adozione misure antisismiche, con riferimento, per quanto concerne la valutazione della classe di rischio, a quanto disposto al comma 1-quater dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63 nonché con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 come successivamente modificato (lettera d - punti da 1 a 4)
  • acquisto di mobili e componenti d’arredo (lettera e - punti da 1 a 5) 
  • realizzazione di piscine termali (lettera f - punti 1 e 2)
  • acquisizione di apparecchiature per lo svolgimento attività termali (lettera g - punti da 1 a 9)
  • prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi sin qui menzionati (lettera h).

 

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in presenza di un aumento della cubatura complessiva derivante da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di eliminazione delle barriere architettoniche, come sopra indicati, purché nei limiti e secondo le modalità previste all’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 208, n.112.

Le singole voci di spesa di cui sopra sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 307.692,30 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale, o da un commercialista, perito commerciale o consulente del lavoro, iscritti nei rispettivi albi, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d’imposta 

Le imprese interessate potranno presentare le domande per il riconoscimento del credito d’imposta al Ministero del Turismo esclusivamente per via telematica secondo le modalità che verranno indicate con un Avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito internet del Ministero stesso.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere riportato:

  • il costo complessivo degli interventi e l’ammontare delle spese eleggibili;
  • l’attestazione di effettività delle spese sostenute;
  • il credito d’imposta spettante;
  • gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti.

Alla domanda va allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell’Avviso pubblico.

Le risorse stanziate disponibili per la misura - pari a 180 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni per 2021 - verranno assegnate, entro tali limiti di spesa, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (click day). Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il richiedente riceverà dal Ministero comunicazione di diniego o riconoscimento e, in quest’ultimo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

 

 

MANUALE: TaxCredit65_Manuale-Utente_v_def.pdf

FAQ IN AGGIORNAMENTO ACCESSIBILI AL SEGUENTE LINK:

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-alle-strutture-ricettive-per-agevolazioni-sotto-forma-di-credito-dimposta-modifica-termini-apertura-piattaforma/

 

Per informazioni e consulenza potete rivolgervi alla Vostra Ascom di riferimento:

Castelfranco Veneto 0423 4235

Oderzo 0422 712882

Treviso 0422 5706

Vittorio Veneto 0438 555146

 

 

 

contributo per discoteche e sale da ballo

nuovi incentivi acquisto veicoli

Articoli correlati